Credito fondiario e liquidazione controllata: rinvio pregiudiziale alla Cassazione sull’art. 41, comma 2, TUB
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Massima
Va rimessa alla Corte di Cassazione, in via di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la questione se il privilegio processuale del creditore fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB, che consente di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale, sia opponibile a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali disciplinate dal CCII a carico del debitore esecutato e, in particolare, della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII, stante la mancata riproduzione nel codice della crisi di disposizioni di coordinamento e il dibattito sulla perdurante ultrattività della norma speciale.
Nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., una debitrice ammessa alla liquidazione controllata del proprio patrimonio ha contestato la prosecuzione dell’esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario, invocando l’improcedibilità dell’azione individuale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale. Il creditore ha opposto il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB, che storicamente consente al fondiario di proseguire l’esecuzione individuale nonostante il fallimento del debitore.
Il giudice dell’esecuzione rileva un contrasto interpretativo già emerso nella giurisprudenza di merito: da un lato la tesi della perdurante operatività del privilegio fondiario anche nelle procedure del CCII, dall’altro quella della sua inapplicabilità alla liquidazione controllata, fondata sul carattere eccezionale della norma, sul divieto di azioni esecutive individuali discendente dal richiamo all’art. 150 CCII e sull’assenza, nel nuovo codice, di una disposizione di salvezza analoga a quella prevista per le procedure fallimentari, in un contesto in cui la legge delega prefigurava anzi il superamento del privilegio.
Ritenuta la questione di puro diritto, di particolare importanza e suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi, il giudice dichiara non luogo a provvedere sulla sospensione e rimette gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. L’ordinanza è di grande interesse pratico: dalla risposta della Suprema Corte dipende la sorte delle esecuzioni fondiarie pendenti contro i debitori ammessi alla liquidazione controllata.