Cram down fiscale nel concordato minore: no all’omologazione forzosa se il voto contrario dell’Erario è giustificato
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Massima
Il cram down fiscale di cui all'art. 80, comma 3, CCII non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali al concordato minore, ma solo quando tali enti siano rimasti inerti o il loro voto contrario risulti obiettivamente ingiustificato. Non è omologabile la proposta che, riservando ai creditori pubblici una soddisfazione esigua (circa il 5,5%) e garantendo l'integrale pagamento dei creditori funzionali alla conservazione del patrimonio del debitore, riveli quale causa concreta la mera elisione del debito fiscale e contributivo anziché un'equilibrata regolazione del sovraindebitamento, configurando un uso abusivo dello strumento ex artt. 74 ss. CCII.
Un libero professionista sovraindebitato aveva ottenuto dal tribunale l’omologazione forzosa di un concordato minore nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale, titolari del 98,53% dei crediti ammessi al voto: il piano biennale prevedeva il pagamento dei creditori pubblici al 5,61%, con prosecuzione regolare del mutuo ipotecario sull’abitazione e del leasing dell’autovettura. L’amministrazione finanziaria proponeva reclamo, contestando l’applicabilità del cram down ex art. 80, comma 3, CCII, l’irrisorietà della percentuale offerta e l’uso abusivo della procedura.
La Corte d’Appello accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo (relativo al rapporto tra cram down e maggioranza per teste ex art. 79, comma 1, CCII). L’omologazione forzosa non è un potere di sostituzione incondizionato: il giudice deve verificare se il dissenso dell’ente pubblico sia obiettivamente ingiustificato, comparando il trattamento dei creditori falcidiati con quello degli altri. Nel caso, la falcidia colpiva esclusivamente Erario ed ente previdenziale, mentre il debitore — che per sette anni aveva omesso di versare imposte e contributi — conservava casa e autovettura pagando integralmente i relativi creditori: la causa concreta del concordato si risolveva nell’eliminazione del solo debito pubblico. La Corte censura anche il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, fondato su stime inattendibili dell’immobile e su un calcolo errato del reddito disponibile.
In riforma della sentenza di primo grado, la domanda di omologazione è respinta, con condanna alle spese. La pronuncia delimita con nettezza i confini del cram down fiscale nel concordato minore: percentuali irrisorie e piani “selettivi” a danno dei soli creditori pubblici giustificano il dissenso erariale e precludono l’omologazione forzosa.