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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità non omologabile se il debitore non prova il superamento dell’insolvenza

Autorità

Tribunale

Sede

Brescia

Data

25/09/2024

Estensore

Gianluigi Canali

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore omologazione continuità aziendale insolvenza fattibilità del piano opposizione dei creditori

Massima

La causa giuridica del concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, come degli altri strumenti di regolazione della crisi, consiste nell'eliminazione dello stato di insolvenza: quando la proposta prevede la continuazione dell'attività d'impresa, il debitore deve allegare e dimostrare, mediante l'indicazione di costi e ricavi, che all'esito dell'omologazione sarà in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni alla scadenza. Il mancato pagamento alla scadenza dei canoni di locazione maturati dopo il deposito della domanda costituisce prova contraria alla fattibilità e impone il rigetto dell'omologazione, a maggior ragione in presenza del voto contrario della maggioranza dei creditori.

Una società aveva proposto un concordato minore con pagamento integrale delle spese di procedura e soddisfazione al 7% dei creditori, privilegiati e chirografari, grazie all’apporto di finanza esterna a titolo di liberalità. Aperta la procedura, la proposta non veniva approvata, avendo il 75% dei crediti espresso voto contrario; il debitore chiedeva comunque l’omologazione, alla quale si opponevano i locatori dell’immobile aziendale, deducendo il mancato pagamento dei canoni maturati dopo il deposito della domanda.

Il Tribunale individua la causa del concordato minore nell’eliminazione dello stato di insolvenza: nei piani in continuità il proponente deve dimostrare, con l’analitica indicazione di costi e ricavi, la capacità dell’impresa di rimanere sul mercato adempiendo regolarmente le obbligazioni una volta falcidiati i crediti concorsuali. Nel caso di specie nulla era stato provato, e anzi l’inadempimento dei canoni successivi al deposito della domanda — tardivamente sanato senza che l’OCC chiarisse la provenienza delle risorse né analizzasse i flussi di cassa — costituiva prova di segno contrario alla sostenibilità del piano.

La domanda di omologazione è dunque respinta, con condanna alle spese in favore degli opponenti. La decisione ribadisce un punto fermo per i professionisti: nel concordato minore in continuità la fattibilità non è una clausola di stile, ma richiede un piano economico-finanziario verificabile, e la condotta del debitore in pendenza di procedura è essa stessa elemento di prova della (in)capacità di superare l’insolvenza.

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