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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità: le cause del sovraindebitamento incidono sulla fattibilità del piano e sull’affidabilità del proponente

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

27/12/2024

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità aziendale cause del sovraindebitamento fattibilità del piano relazione particolareggiata debiti erariali occ

Massima

Anche nel concordato minore le cause del sovraindebitamento rilevano ai fini della valutazione di fattibilità del piano sotto il profilo dell'affidabilità del proponente, come desumibile dal contenuto della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 CCII, che deve analizzare le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore. È inammissibile il ricorso fondato su un piano in continuità pura che affidi la soddisfazione falcidiata dei creditori alla prosecuzione, senza alcuna ristrutturazione dei costi, della medesima attività d'impresa finanziata per anni mediante il sistematico omesso versamento di imposte e contributi, ove la relazione dell'OCC ometta ogni indagine su tali profili.

Una società di persone attiva nel trasporto per conto terzi aveva proposto un concordato minore in continuità pura, con accantonamento mensile di modeste somme da parte dei soci e un limitato apporto esterno privo di garanzie, a fronte di un passivo di circa 271 mila euro costituito quasi esclusivamente da debiti verso Erario, enti previdenziali e locali, accumulati per anni finanziando di fatto la prosecuzione dell’attività con il mancato pagamento di imposte e contributi.

Il giudice richiama il recente orientamento della Cassazione secondo cui, in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e non solo nel piano del consumatore, le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore incidono sulla fattibilità del piano, imponendo un giudizio prognostico sull’affidabilità del proponente. Nel caso di specie la scelta di proseguire un’attività strutturalmente incapace di sostenere il carico fiscale, aggravando il dissesto con sanzioni e interessi del tutto prevedibili, denota una totale carenza di diligenza gestionale. Il piano, privo di ristrutturazione dei costi e di analisi prospettica degli oneri fiscali del quinquennio di continuità, affidava il soddisfacimento dei chirografari, falcidiati all’8,40%, alla medesima attività che aveva generato l’insolvenza.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di completezza della relazione particolareggiata, che non aveva indagato né l’affidabilità del proponente né i rischi della continuità, mancando alla sua duplice funzione di surrogare il giudizio del tribunale sulla fattibilità economica e di informare compiutamente i creditori ai fini del voto. La pronuncia è un monito per gestori e OCC sulla profondità istruttoria richiesta nei piani in continuità con prevalente debito erariale.

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