Concordato minore dell’imprenditore agricolo: misure protettive solo con il decreto di apertura ex art. 78 CCII
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Nel concordato minore le misure protettive possono essere concesse soltanto con il decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d) CCII, norma speciale che esclude l'applicabilità degli artt. 54 e 55 CCII: è pertanto inammissibile il separato ricorso per misure protettive proposto ai sensi di tali disposizioni. Nel concordato minore in continuità con suddivisione dei creditori in classi può essere nominato commissario giudiziale lo stesso gestore della crisi, in assenza di incompatibilità.
Un imprenditore agricolo individuale, dedito alla coltivazione associata all’allevamento, propone un concordato minore in continuità aziendale ex art. 74 CCII, mettendo a disposizione dei creditori gli utili della prosecuzione dell’attività nella misura di 7.000 euro mensili per un quinquennio (420.000 euro complessivi), con impegno, condizionato all’omologazione, a concedere ipoteca alla massa su terreni e fabbricati liberi da gravami. I creditori sono suddivisi in sei classi, una delle quali di obbligatoria previsione ex art. 74, comma 3, CCII, e pendono procedure esecutive immobiliare e mobiliare.
Il decreto affronta il tema del regime delle misure protettive nel concordato minore: il debitore aveva riproposto con separato ricorso la domanda di misure protettive invocando gli artt. 54 e 55 CCII, ma il giudice esclude l’applicabilità di tali norme generali, attesa la specialità della disciplina dell’art. 78 CCII, che consente la concessione delle misure soltanto con il decreto di apertura della procedura. Viene inoltre esaminata la completezza della relazione particolareggiata ex art. 76, comma 2, CCII, con la valutazione di attendibilità del piano e di maggior convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Il Tribunale apre la procedura, nomina commissario giudiziale lo stesso gestore della crisi, dispone le pubblicità, assegna ai creditori il termine per le dichiarazioni di adesione e, ai sensi dell’art. 78 CCII, vieta azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di diritti di prelazione fino alla definitività dell’omologazione, dichiarando inammissibile il separato ricorso ex artt. 54-55 CCII. La pronuncia chiarisce un punto procedurale di rilievo pratico per i professionisti: nel concordato minore lo scudo protettivo si attiva esclusivamente con il decreto di apertura.