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Giurisprudenza
Concordato Minore

Apertura del concordato minore: verifica dei requisiti formali e misure protettive sino all’omologazione

Autorità

Tribunale

Sede

Modena

Data

07/04/2025

Estensore

Carlo Bianconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore apertura requisiti formali misure protettive art. 75 CCII art. 76 CCII art. 78 CCII

Massima

Verificati i requisiti formali di cui agli artt. 75 e 76 CCII, il Tribunale apre il concordato minore e dispone che, sino alla definitività dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Il debitore presenta una proposta di concordato minore, corredata della relazione dell’OCC. Il Tribunale, applicata la disciplina del CCII come riformata dal correttivo-ter, procede alla verifica preliminare dei requisiti della domanda.

Il provvedimento esamina i requisiti formali della proposta e del piano ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII e, accertata la regolarità, dispone le misure di protezione del patrimonio del debitore.

Il Tribunale apre il concordato minore e dispone che, sino alla definitività dell’omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. La decisione illustra la fase di apertura del concordato minore e la connessa tutela del patrimonio.

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