Apertura del concordato minore: verifica dei requisiti formali e misure protettive sino all’omologazione
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Massima
Verificati i requisiti formali di cui agli artt. 75 e 76 CCII, il Tribunale apre il concordato minore e dispone che, sino alla definitività dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Il debitore presenta una proposta di concordato minore, corredata della relazione dell’OCC. Il Tribunale, applicata la disciplina del CCII come riformata dal correttivo-ter, procede alla verifica preliminare dei requisiti della domanda.
Il provvedimento esamina i requisiti formali della proposta e del piano ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII e, accertata la regolarità, dispone le misure di protezione del patrimonio del debitore.
Il Tribunale apre il concordato minore e dispone che, sino alla definitività dell’omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. La decisione illustra la fase di apertura del concordato minore e la connessa tutela del patrimonio.