Inammissibile il piano del consumatore per colpa grave: accesso al credito sproporzionato e anticipi sul fondo pensione non giustificati
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Massima
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII la valutazione sul carattere gravemente colpevole del sovraindebitamento è anticipata alla fase di ammissione ex art. 70 CCII: il consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione delle obbligazioni, a una valutazione di proporzionalità tra entità del debito e capienza del proprio patrimonio, sicché un accesso al credito oggettivamente sproporzionato, unito a ripetuti anticipi su un fondo pensione posto a garanzia di un finanziamento dei quali non sia documentata la destinazione, integra colpa grave ostativa e comporta l'inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII.
Un consumatore, titolare di alcuni immobili tra cui un’abitazione sottoposta a esecuzione immobiliare, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII che prevedeva la liquidazione degli immobili, anche mediante prosecuzione dell’esecuzione pendente, e versamenti periodici dai redditi per sei anni, con pagamento in ordine di prelazione dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari. Il tribunale ha richiesto per due volte integrazioni alla relazione del gestore della crisi sulle cause dell’indebitamento.
Il decreto ricostruisce la disciplina dell’art. 69, comma 1, CCII, evidenziando che la verifica sul carattere gravemente colpevole del sovraindebitamento è anticipata alla fase di ammissione, anteriore al contraddittorio con i creditori, e che il codice non richiede più la prova positiva della meritevolezza ma l’assenza di condizioni ostative quali frode, malafede o colpa grave. Il giudice ha quindi delineato la nozione di colpa grave come violazione macroscopica delle regole di diligenza e prudenza, ribadendo che il consumatore deve effettuare, all’atto dell’assunzione delle obbligazioni, una valutazione di proporzionalità tra debito e capienza patrimoniale.
Nel caso concreto sono risultati decisivi l’accesso al credito oggettivamente sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie e i ripetuti anticipi prelevati da un fondo pensione, peraltro posto a garanzia di un finanziamento, dei quali non erano documentate causale e destinazione: in difetto di prova dell’assenza di colpa grave, la domanda è stata dichiarata inammissibile, con rigetto della richiesta di sospensione delle procedure esecutive. La pronuncia segnala l’importanza di una relazione dell’OCC analitica sulle cause dell’indebitamento e sull’impiego delle risorse straordinarie del debitore.