Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata familiare: esclusa l’ex imprenditrice cancellata da meno di un anno e sopra soglia, aperta per il coniuge

Autorità

Tribunale

Sede

Pesaro

Data

30/04/2024

Estensore

Lorenzo Pini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata familiare art. 66 ccii imprenditore cancellato art. 33 ccii soglie di fallibilità socio accomandatario sovraindebitamento

Massima

Non può accedere alla liquidazione controllata, difettando la condizione di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale richiesta dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da meno di un anno (art. 33 CCII) il cui indebitamento complessivo, civile e commerciale, superi la soglia di euro 500.000 prevista per le imprese minori, attesa la confusione patrimoniale che caratterizza l'impresa individuale. La domanda familiare ex art. 66 CCII può quindi essere accolta solo nei confronti del coniuge che, quale socio accomandatario di società sotto soglia, versi in stato di crisi o insolvenza e non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Due coniugi chiedevano l’apertura della liquidazione controllata in forma familiare ex art. 66 CCII. La ricorrente, già titolare di un’impresa individuale cancellata dal registro delle imprese da pochi mesi, esponeva un indebitamento di circa 621.000 euro; il marito, socio accomandatario e amministratore di una società in accomandita semplice ancora iscritta, presentava un’esposizione di circa 752.000 euro, in parte derivante dalla partecipazione sociale.

Il collegio verifica per ciascun ricorrente la condizione soggettiva di accesso alle procedure di sovraindebitamento, ossia la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Quanto alla moglie, richiamando i principi di legittimità sul termine annuale dalla cancellazione (art. 33 CCII, già art. 10 l.fall.) e sull’irrilevanza della natura civile o commerciale dei debiti dell’imprenditore individuale, attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza, la sentenza rileva che l’indebitamento complessivo supera la soglia di 500.000 euro: la ricorrente resta quindi esposta, fino allo spirare dell’anno, al rischio di liquidazione giudiziale e non può accedere ai procedimenti di sovraindebitamento. Quanto al marito, la società di persone non possiede i requisiti dimensionali delle imprese maggiori, sicché né la società né il socio accomandatario sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, mentre sussiste lo stato di crisi o insolvenza a fronte di un passivo ingente e di un patrimonio liquidabile assai inferiore.

Il Tribunale di Pesaro rigetta dunque il ricorso della moglie e dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti del solo marito, nominando giudice delegato e liquidatore, assegnando ai creditori il termine di sessanta giorni per le domande ex art. 201 CCII, autorizzando l’esclusione dell’auto di esiguo valore necessaria alle esigenze lavorative e familiari e demandando al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII. Pronuncia utile sulla selezione soggettiva all’ingresso delle procedure familiari.

Contenuti correlati