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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e beni immobili esteri di valore irrisorio: il giudice autorizza la mancata acquisizione all’attivo ex artt. 213 e 275 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Lecce

Data

03/04/2024

Estensore

Anna Rita Pasca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata derelizione dei beni art. 275 ccii mancata acquisizione attivo beni all'estero convenienza della liquidazione programma di liquidazione

Massima

Nella liquidazione controllata, in forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, CCII all'art. 213, comma 2, CCII, il giudice delegato può autorizzare il liquidatore a non acquisire all'attivo i beni del debitore la cui liquidazione risulti manifestamente non conveniente per i creditori, come nel caso di immobili siti all'estero il cui valore complessivo sia largamente inferiore ai costi di traduzione, trascrizione, stima e vendita competitiva; i creditori, in deroga all'art. 150 CCII, riacquistano la facoltà di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore o dei suoi eredi.

Nell’ambito di una liquidazione controllata, dall’inventario e dal programma di liquidazione depositati dal liquidatore ex art. 272, comma 2, CCII emergeva che il compendio comprendeva venticinque terreni a pascolo siti all’estero, pervenuti al debitore per successione ereditaria, di valore complessivo stimato in poco più di 5.500 euro, a fronte di costi di liquidazione superiori a 14.000 euro per traduzioni, legalizzazioni, trascrizioni, imposte, stima peritale e vendita competitiva ex art. 216 CCII.

Il provvedimento applica alla liquidazione controllata, tramite il rinvio operato dall’art. 275, comma 2, CCII, il meccanismo dell’art. 213, comma 2, CCII, che consente di non acquisire o rinunciare a liquidare i beni quando l’attività appaia manifestamente non conveniente: una sorta di derelizione concorsuale che evita di disperdere in costi improduttivi il poco attivo disponibile, nella specie costituito da emolumenti e TFR non riscossi dal debitore, nel frattempo deceduto.

Il giudice delegato autorizza il liquidatore a non acquisire i beni esteri, ordinando le comunicazioni ai creditori con avviso che, in deroga all’art. 150 CCII, essi potranno agire esecutivamente sui beni rimessi nella disponibilità degli eredi o del curatore dell’eredità giacente. La pronuncia offre un modello operativo prezioso per la gestione efficiente delle liquidazioni controllate con attivi marginali o di difficile realizzo transfrontaliero.

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