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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e bene in comproprietà: autorizzata la vendita ex art. 791-bis c.p.c. con modifica del programma di liquidazione

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

05/09/2024

Estensore

Silvia Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata programma di liquidazione art. 272 ccii comproprietà divisione art. 791-bis c.p.c. giudice delegato

Massima

Nella liquidazione controllata il giudice delegato, richiamato l'art. 272 CCII e ritenuto analogicamente applicabile l'art. 213, comma 6, CCII per le sopravvenute esigenze, può approvare la modifica del programma di liquidazione e autorizzare il liquidatore a ricorrere alla divisione semplificata ex art. 791-bis c.p.c. per la vendita dell'immobile in comproprietà, ove conveniente per i creditori. Le spese del ricorso possono essere anticipate dalla procedura, ma con diritto di ripetizione nei confronti del comproprietario estraneo, da soddisfarsi sul ricavato, non potendo la massa accollarsi oneri estranei alla liquidazione del proprio asset.

Nell’ambito di una liquidazione controllata, il liquidatore aveva chiesto al giudice delegato di modificare il programma di liquidazione per procedere alla vendita di un immobile detenuto dal debitore in comproprietà al 50% con un terzo, segnalando le criticità connesse al rilascio di procura a una piattaforma di vendita anche da parte del comproprietario estraneo alla procedura.

Il decreto affronta il tema, ricorrente nella prassi, della liquidazione delle quote indivise: il giudice delegato richiama l’art. 272 CCII sul programma di liquidazione e applica in via analogica l’art. 213, comma 6, CCII, dettato per la liquidazione giudiziale, per le modifiche del programma rese necessarie da sopravvenute esigenze. Ritiene quindi conveniente per i creditori il ricorso al procedimento di divisione semplificata ex art. 791-bis c.p.c., che consente lo scioglimento della comunione senza un ordinario giudizio contenzioso.

Di rilievo pratico è la statuizione sulle spese: la procedura può anticipare i costi del ricorso per divisione, ma con diritto di ripetizione pro quota sul comproprietario, da soddisfarsi sul ricavato della vendita, perché la massa non può sopportare in via definitiva oneri estranei alla liquidazione del proprio patrimonio. Il provvedimento offre così ai liquidatori uno schema operativo per la dismissione efficiente dei beni in comunione nella liquidazione controllata.

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