Apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza dei debitori
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Massima
Ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e seguenti CCII e accertato lo stato di sovraindebitamento, il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei debitori proposta con l'ausilio del gestore dell'OCC.
Due debitori in stato di sovraindebitamento, con l’ausilio del gestore dell’OCC, chiedono al Tribunale di Salerno l’apertura della liquidazione controllata dei propri patrimoni ai sensi dell’art. 268 CCII.
La sentenza, di impianto analitico, espone le ragioni della decisione verificando lo stato di sovraindebitamento, i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura e gli adempimenti conseguenti all’apertura, dalla nomina degli organi alla formazione del passivo, sino alla prenotazione a debito delle spese ai sensi dell’art. 146 del DPR 115/2002.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato, nomina giudice delegato e liquidatore e impartisce le disposizioni operative per la liquidazione. La pronuncia costituisce un modello articolato di sentenza di apertura, utile per la prassi applicativa della liquidazione controllata.