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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata: nomina degli organi e relazione sull’esdebitazione e sul sovraindebitamento

Autorità

Tribunale

Sede

Avellino

Data

01/04/2025

Estensore

Pasquale Russolillo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata apertura nomina del liquidatore esdebitazione relazione art. 268 CCII art. 282 CCII

Massima

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore, autorizza le operazioni liquidatorie e l'accertamento del passivo e dispone, ai sensi dell'art. 282 CCII, che il liquidatore depositi una relazione sulle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi, al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte del debitore.

Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina i presupposti della procedura sulla scorta della documentazione e della relazione dell’OCC.

Il provvedimento, accertati i presupposti, disciplina compiutamente la fase liquidatoria, dalla nomina degli organi alle operazioni di inventario e di accertamento del passivo, e prevede, ai sensi dell’art. 282 CCII, gli adempimenti del liquidatore in funzione dell’esdebitazione del debitore.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il giudice delegato e il liquidatore e dispone che quest’ultimo depositi una relazione sulle condizioni per l’esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi, al termine del triennio. La pronuncia è di interesse per il raccordo tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore.

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