Apertura della liquidazione controllata: nomina degli organi e relazione sull’esdebitazione e sul sovraindebitamento
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Massima
Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore, autorizza le operazioni liquidatorie e l'accertamento del passivo e dispone, ai sensi dell'art. 282 CCII, che il liquidatore depositi una relazione sulle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi, al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte del debitore.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina i presupposti della procedura sulla scorta della documentazione e della relazione dell’OCC.
Il provvedimento, accertati i presupposti, disciplina compiutamente la fase liquidatoria, dalla nomina degli organi alle operazioni di inventario e di accertamento del passivo, e prevede, ai sensi dell’art. 282 CCII, gli adempimenti del liquidatore in funzione dell’esdebitazione del debitore.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il giudice delegato e il liquidatore e dispone che quest’ultimo depositi una relazione sulle condizioni per l’esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi, al termine del triennio. La pronuncia è di interesse per il raccordo tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore.