Apertura della liquidazione controllata: nomina degli organi e redditi esclusi dalla liquidazione
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII quando, accertata la competenza territoriale e valutata sulla scorta della relazione dell'OCC la sussistenza di un attivo distribuibile in misura non simbolica, il debitore versi in stato di sovraindebitamento; con la sentenza il Tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore e disciplina i beni e i redditi esclusi dalla liquidazione.
Il debitore chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale verifica la competenza territoriale e, sulla scorta della relazione dell’OCC, la sussistenza dei presupposti di accesso, con particolare attenzione alla presenza di un attivo distribuibile in favore dei creditori.
Il provvedimento affronta i presupposti dell’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270 CCII e disciplina gli effetti della procedura, dalla nomina del giudice delegato e del liquidatore all’individuazione dei beni e dei redditi esclusi dalla liquidazione, fino agli adempimenti per la partecipazione dei creditori.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina gli organi della procedura e detta le prescrizioni operative, autorizzando il debitore a utilizzare un bene strumentale. La pronuncia offre un quadro dettagliato della fase di apertura e della disciplina dei beni e dei redditi del debitore.