Apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore e disciplina delle operazioni liquidatorie
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Massima
Accertata la competenza territoriale ex art. 27 CCII e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, il Tribunale apre la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, disciplinando le operazioni del liquidatore, il conto della gestione e la chiusura ai sensi degli artt. 275 e 276 CCII.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale verifica in via preliminare la competenza territoriale, individuata in base al centro degli interessi principali del debitore, e l’applicabilità della disciplina generale del procedimento unitario.
Il provvedimento esamina i presupposti soggettivo e oggettivo di accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII e disciplina la fase liquidatoria, dalla nomina del liquidatore al programma di liquidazione, fino al conto della gestione e alla richiesta del decreto di chiusura.
Integrati i presupposti, il Tribunale apre con sentenza la liquidazione controllata, dettando la disciplina delle operazioni liquidatorie ai sensi degli artt. 275 e 276 CCII. La decisione offre un quadro completo della scansione procedimentale della liquidazione controllata.