Apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore: presupposti e competenza territoriale
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio quando il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale versi in stato di sovraindebitamento, alleghi la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII e ricorra la competenza territoriale, individuata in caso di recente trasferimento di residenza secondo l'art. 27 CCII.
Il debitore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, chiede con l’ausilio dell’OCC l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale è chiamato a verificare i presupposti soggettivo e oggettivo della procedura e, in particolare, la competenza territoriale, resa complessa dal trasferimento della residenza del debitore in altra provincia meno di un anno prima del deposito della domanda.
La decisione affronta l’individuazione del giudice competente in presenza di un recente trasferimento di residenza ai sensi dell’art. 27 CCII, la legittimazione del debitore e il ruolo della relazione dell’OCC quanto alla completezza e attendibilità della documentazione e all’accertamento dello stato di sovraindebitamento.
Ritenuti integrati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La pronuncia è di interesse per la disciplina della competenza territoriale e dei presupposti di accesso alla procedura su istanza del debitore.