Liquidazione controllata in sede di reclamo: inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla domanda subordinata assorbita
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Massima
E' inammissibile, per difetto dei presupposti di cui all'art. 363-bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale sulla questione se la corte d'appello che, in accoglimento del reclamo ex art. 51 CCII, revochi la liquidazione giudiziale, debba esaminare essa stessa la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, assorbita in primo grado, ovvero rimettere gli atti al tribunale: il quesito difetta di adeguata illustrazione della rilevanza, della grave difficolta' interpretativa e della novita', dovendo il giudice rimettente confrontarsi con la giurisprudenza sull'effetto devolutivo del reclamo e con i precedenti sui rapporti tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, anche alla luce del rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII alle disposizioni sul procedimento unitario.
Nel corso di un giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di un’impresa individuale, una corte d’appello campana aveva sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo se, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, spetti alla stessa corte d’appello esaminare la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, proposta dal creditore in primo grado e dichiarata assorbita dal tribunale, oppure se gli atti debbano essere rimessi al primo giudice.
La Prima Presidente verifica i tre presupposti del rinvio pregiudiziale: necessita’ della questione per la definizione del giudizio, grave difficolta’ interpretativa e novita’. Il decreto rileva che l’ordinanza di rimessione si limita a prospettare due letture alternative dell’art. 50, comma 5, CCII, richiamando genericamente la garanzia del doppio grado e il principio di economia processuale, senza approfondire gli indici normativi ne’ confrontarsi con la giurisprudenza formatasi sull’effetto devolutivo del reclamo nella materia fallimentare e con i precedenti sui rapporti tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (Cass. 22914/2024), ne’ dare conto di contrasti nella giurisprudenza di merito.
La questione e’ dichiarata inammissibile: il rinvio pregiudiziale non puo’ trasformarsi in una delega generalizzata alla Cassazione del compito di interpretare la legge, che resta dovere indeclinabile di ogni giudice. Il decreto interessa la prassi perche’ lascia aperta, rimettendola ai giudici di merito, la questione dei poteri della corte d’appello sulla domanda subordinata di liquidazione controllata assorbita in primo grado, frequente quando il creditore propone cumulativamente le due domande nei casi dubbi sui requisiti dimensionali del debitore.