Liquidazione controllata dell’imprenditore individuale minore in luogo del piano del consumatore
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Massima
Il titolare di impresa individuale minore non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, difettando la qualità di consumatore; ricorrendone i presupposti, va dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato proposta in via subordinata.
Il titolare di un’impresa individuale minore propone al Tribunale di Gela, in via principale, una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII e, in via subordinata, l’apertura della liquidazione controllata, con l’assistenza dell’OCC.
Il Collegio esclude che l’imprenditore individuale, ancorché minore, possa qualificarsi consumatore ai fini dell’accesso al piano, poiché l’esposizione debitoria è riconducibile all’attività d’impresa; esamina quindi la domanda subordinata alla luce degli artt. 268 e seguenti CCII.
Accertati i presupposti, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato quale titolare di impresa individuale minore, nominando giudice delegato e liquidatore. La sentenza è significativa per il discrimine tra piano del consumatore e procedure riservate al debitore imprenditore.