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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Stato passivo della liquidazione controllata: la domanda dell’ente impositore prevale su quella dell’agente della riscossione

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

10/10/2024

Estensore

Laura De Simone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata stato passivo ente impositore agente della riscossione sostituzione processuale crediti contributivi reclamo art. 273 ccii

Massima

Nella formazione dello stato passivo della liquidazione controllata, qualora l'ente impositore titolare del credito contributivo presenti domanda diretta di ammissione al passivo, la concorrente domanda dell'agente della riscossione, fondata sul meccanismo di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., perde la propria causa giustificativa anche in assenza di revoca formale dell'incarico: l'ammissione va disposta nella misura e con il grado di privilegio indicati nella domanda dell'ente titolare. In accoglimento del reclamo ex art. 273, comma 6, CCII, va quindi ammesso al passivo il solo credito dell'ente impositore.

Nell’ambito di una liquidazione controllata, l’ente previdenziale titolare di crediti contributivi chiedeva l’ammissione al passivo in via diretta, rivendicando il privilegio di grado poziore ex artt. 2753 e 2778, n. 1, c.c. anche per le somme già iscritte a ruolo e oggetto di separata insinuazione dell’agente della riscossione, che le aveva collocate con il privilegio inferiore ex art. 2754 c.c. Il giudice delegato, sulla scia dell’orientamento che ammette la legittimazione concorrente del titolare solo in sede di opposizione, confermava il progetto del liquidatore; l’ente proponeva reclamo al collegio ex art. 273, comma 6, CCII.

Il Tribunale ricostruisce il rapporto tra ente impositore e agente della riscossione in termini di scissione tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione coattiva, riconducendo la posizione dell’esattore alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.: una legittimazione meramente strumentale, che si giustifica solo finché il titolare resti estraneo al processo. Quando, prima della formazione del progetto di stato passivo, l’ente titolare si insinua direttamente, la domanda dell’agente perde la propria causa giustificativa anche senza revoca formale del mandato, dovendosi ammettere il credito nella misura e al grado veicolati dalla domanda del titolare; l’opposta soluzione, priva di base normativa, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost.

Il reclamo è accolto, con ammissione del solo credito dell’ente impositore e compensazione delle spese per la novità della questione. La decisione, esportabile a ogni verifica del passivo concorsuale, chiarisce un nodo frequente nelle liquidazioni controllate con passivo fiscale e contributivo, evitando duplicazioni di insinuazioni e collocazioni privilegiate difformi.

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