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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Stato passivo della liquidazione controllata: inopponibili il decreto ingiuntivo non esecutivo ex art. 647 c.p.c. e l’ipoteca giudiziale su di esso iscritta

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

27/03/2024

Estensore

Maurizio Atzori

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata stato passivo decreto ingiuntivo art. 647 c.p.c. ipoteca giudiziale art. 273 ccii accertamento del passivo

Massima

Nella liquidazione controllata ogni credito deve essere accertato secondo le forme endoconcorsuali richiamate dall'art. 270, comma 5, CCII. Il decreto ingiuntivo non munito, prima dell'apertura della procedura, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla massa; ne consegue l'inopponibilità anche dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del medesimo titolo, indissolubilmente legata ad esso, tenuto altresì conto del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione sancito dall'art. 270 CCII. I crediti risarcitori contestati, non certi, liquidi ed esigibili, vanno esclusi dallo stato passivo in difetto di prova dell'an e del quantum.

Nell’ambito di una liquidazione controllata, in sede di udienza di approvazione del progetto di stato passivo, un istituto di credito chiedeva l’ammissione in via privilegiata ipotecaria di un rilevante credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, mentre altri due creditori insistevano per l’ammissione di pretese risarcitorie contestate. Il liquidatore aveva rimesso le contestazioni non superabili al giudice delegato ai sensi dell’art. 273, comma 5, CCII.

Il provvedimento affronta la questione, dibattuta, dell’opponibilità alla liquidazione controllata del decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. prima dell’apertura della procedura, nonché della sorte dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza di tale titolo. Il giudice delegato aderisce all’orientamento secondo cui il richiamo dell’art. 270, comma 5, CCII alle norme sull’accertamento del passivo impone il vaglio endoconcorsuale di ogni credito, anche se assistito da prelazione.

Lo stato passivo è approvato con esclusione del privilegio ipotecario: il decreto ingiuntivo non esecutivo non fa stato verso la massa e l’ipoteca che vi accede ne segue le sorti, mentre i crediti risarcitori privi di prova certa dell’an e del quantum restano esclusi. La pronuncia allinea la liquidazione controllata ai principi consolidati in tema di liquidazione giudiziale, con un monito pratico per i creditori muniti di titoli monitori non perfezionati prima dell’apertura del concorso.

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