Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibile il piano che esclude i debiti d’impresa e tace sulle cause dell’indebitamento
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Massima
La ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII deve rivolgersi a tutti i creditori: i debiti derivanti da pregressa attività imprenditoriale non possono essere dichiarati estranei al piano solo perché un terzo si è impegnato al loro pagamento rateale, in assenza di accollo liberatorio o di estinzione immediata, pena la creazione di patrimoni separati in violazione dell'art. 2740 c.c. È inoltre inammissibile la domanda carente di un corredo informativo verificabile sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore ex art. 68, comma 2, lett. a), CCII, quando emergano condizioni ostative ex art. 69 CCII quali la colpa grave, senza che sussista alcun obbligo istruttorio del giudice di colmare le lacune della domanda.
Un debitore chiedeva l’ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, dichiarando estranei al piano oltre 8.000 euro di debiti derivanti da una precedente attività imprenditoriale, oggetto di definizione agevolata con pagamento rateale assunto da un familiare. Il passivo da ristrutturare comprendeva inoltre oltre 25.000 euro di sanzioni per ripetute violazioni del codice della strada, mai pagate e raddoppiate, omessi versamenti TARI e un finanziamento bancario indicato per un importo doppio rispetto alla somma mutuata.
Il Tribunale affronta due questioni. La prima riguarda il perimetro oggettivo dello strumento: alla luce dell’art. 2, lett. e), CCII, come chiarito dal correttivo-ter, il consumatore accede alla procedura per i debiti contratti in tale qualità e la proposta deve rivolgersi a tutti i creditori, non potendosi creare patrimoni separati in violazione dell’art. 2740 c.c.; l’impegno di un terzo al pagamento rateale, senza accollo liberatorio né estinzione immediata, non rende le passività imprenditoriali estranee al piano. La seconda attiene all’onere di allegazione sulle cause dell’indebitamento e alla verifica delle condizioni ostative ex artt. 68, comma 2, lett. a), e 69 CCII.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile: il corredo informativo sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore è ritenuto assolutamente carente, e gli elementi disponibili (sanzioni reiterate mai assolte, finanziamento non onorato nonostante rate modeste) lasciano trasparire la colpa grave. La pronuncia ribadisce che non esiste un obbligo istruttorio o interlocutorio del giudice per sanare le lacune della domanda: l’esposizione completa e verificabile dei presupposti è onere della parte e dell’OCC, con evidenti ricadute operative sulla redazione dei ricorsi e delle relazioni particolareggiate.