Rifinanziamenti a catena e colpa grave: inammissibile il piano del consumatore senza sopravvenienze impreviste
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Massima
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII non può accedere alla ristrutturazione dei debiti il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Integra colpa grave il ricorso reiterato a rifinanziamenti e a nuovo credito in assenza di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, con assunzione di obbligazioni gravemente sproporzionate rispetto a capacità reddituali già compromesse; in tal caso la domanda ex artt. 67 e ss. CCII va dichiarata inammissibile, non potendo il giudice disporre l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 70 CCII.
Un consumatore proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII offrendo ai creditori una percentuale modesta del passivo. Dall’istruttoria e dalla relazione dell’OCC emergeva una lunga sequenza di finanziamenti e rifinanziamenti contratti nell’arco di diversi anni: ogni nuovo prestito estingueva il precedente accrescendo l’esposizione, sino alla decadenza dal beneficio del termine e all’interruzione dei pagamenti, seguita peraltro dalla sottoscrizione di ulteriori cessioni del quinto.
Il decreto offre una ricostruzione approfondita del requisito di meritevolezza nel passaggio dalla legge n. 3/2012 all’art. 69 CCII: la colpa lieve non è più ostativa, ma restano preclusivi la colpa grave, la malafede e la frode. Il giudice delegato delinea i criteri di valutazione, distinguendo la fisiologica imprudenza del consumatore dall’accesso al credito oggettivamente e gravemente sproporzionato, consapevolmente reiterato in assenza di eventi sopravvenuti idonei a giustificare il nuovo indebitamento, e valorizza il ruolo della relazione dell’OCC nella verifica della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.
Nel caso concreto, l’assenza di fatti nuovi e imprevisti, la prosecuzione dell’indebitamento dopo il raggiungimento della soglia di insostenibilità e la carente documentazione sulle esigenze familiari addotte conducono alla declaratoria di inammissibilità della domanda. La pronuncia è rilevante per i professionisti che assistono i consumatori: la storia creditizia del debitore va ricostruita analiticamente prima del deposito, perché i rifinanziamenti seriali senza causa giustificativa costituiscono un indice forte di colpa grave ostativa all’omologazione.