Reclamo sul piano del consumatore: la moratoria ultra-biennale dei crediti prelatizi non determina inammissibilità
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Massima
L'art. 67, comma 4, CCII, nel testo modificato dal correttivo-ter, non preclude di prevedere nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore una moratoria dei crediti prelatizi superiore al biennio; va pertanto accolto il reclamo e revocato il decreto che ne aveva dichiarato l'inammissibilità.
I debitori propongono reclamo avverso il decreto con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, inibendo l’apertura della procedura. Il provvedimento gravato era fondato esclusivamente sull’art. 67, comma 4, CCII, nel testo novellato dal correttivo-ter, interpretato come ostativo a moratorie dei crediti prelatizi superiori al biennio.
La questione è se la previsione di una moratoria ultra-biennale per i crediti privilegiati determini di per sé l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore.
Il Tribunale, in sede di reclamo, accoglie un’interpretazione non restrittiva della norma, accoglie il reclamo e revoca il decreto di inammissibilità, rimettendo gli atti al giudice per i provvedimenti conseguenti. La decisione conferma la compatibilità della moratoria ultra-biennale dei creditori privilegiati con il piano del consumatore.