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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Quota di stipendio esclusa dalla liquidazione controllata: criteri di determinazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Terni

Data

29/11/2024

Estensore

Claudia Tordo Caprioli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata quota di mantenimento art. 268 ccii stipendio impignorabile assegno unico giudice delegato assegno sociale

Massima

Nella liquidazione controllata i limiti di pignorabilità dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. non si applicano all'esecuzione concorsuale, regolata dalla disciplina speciale dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che consente l'acquisizione delle somme retributive anche oltre il quinto. Il limite entro il quale stipendi e guadagni del debitore non sono acquisiti all'attivo va fissato in un valore intermedio tra la retribuzione ex art. 36 Cost. e il minimo alimentare rappresentato dall'assegno sociale, tenendo conto della condizione personale e reddituale del debitore e della famiglia, dell'entità dei debiti concorsuali e dell'attivo distribuibile; il relativo decreto ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, rendendo inefficaci i pagamenti eseguiti in favore del debitore oltre il limite determinato.

Nell’ambito di una liquidazione controllata aperta nei confronti di un lavoratore subordinato con retribuzione mensile netta di circa 1.600 euro per tredici mensilità, il liquidatore chiedeva al giudice delegato di fissare il limite entro il quale lo stipendio del debitore non deve essere acquisito all’attivo, quantificando le spese familiari mensili. Il nucleo comprendeva la compagna, titolare di un modesto reddito, e due figli minori destinatari dell’assegno unico INPS.

Il decreto chiarisce questioni di frequente applicazione pratica. In primo luogo, i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. non operano nell’esecuzione concorsuale, dove vige la disciplina speciale dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che consente l’apprensione delle somme anche oltre il quinto, ferma l’impossibilità di acquisire l’integralità dei redditi da lavoro. In secondo luogo, l’assegno unico erogato per la prole non può essere destinato alla procedura, essendo vincolato al mantenimento dei figli. Quanto al criterio di determinazione, il giudice deve realizzare un equo contemperamento tra esigenze del debitore e ragioni dei creditori, fissando un valore intermedio tra la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. e il minimo alimentare dell’assegno sociale, avuto riguardo anche all’entità dei debiti concorsuali e dell’attivo distribuibile.

Il giudice delegato fissa in 1.100 euro netti mensili, con autonoma considerazione della tredicesima, il limite di non acquisibilità, precisando che il decreto ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva: i pagamenti percepiti dal debitore oltre il limite tra l’apertura della procedura e il provvedimento sono inefficaci e il liquidatore deve attivarsi per il recupero. Il provvedimento invita inoltre a verifiche periodiche sulle condizioni familiari per l’eventuale rideterminazione: indicazioni operative di immediato interesse per liquidatori e giudici delegati.

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