Piano del consumatore: pensionamento anticipato colpevole, stima irrealistica dell’immobile ipotecato e limite di durata decennale
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Massima
È inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando il debitore abbia colpevolmente aggravato il sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII, anche mediante il volontario pensionamento anticipato che riduce in modo significativo il reddito disponibile per i creditori; quando l'offerta al creditore ipotecario sia inferiore al valore di mercato del bene, stimato in modo immotivato e inverosimile in violazione dell'art. 67, comma 4, CCII; e quando la durata del piano ecceda il limite di ragionevole durata, fissato in cinque-sette anni e superabile, fino a un massimo di regola non superiore a dieci anni, solo in presenza di un evidente vantaggio per i creditori (Cass. n. 27544/2019). L'ordine delle cause di prelazione resta inderogabile nei limiti della capienza, nonostante il contenuto libero della proposta ex art. 67, comma 1, CCII.
Una ex dipendente pubblica, collocatasi volontariamente in quiescenza anticipata con conseguente riduzione del reddito mensile di circa mille euro, aveva proposto un piano ex art. 67 CCII per una debitoria di circa 268.000 euro, prevalentemente verso finanziarie e verso l’ente previdenziale titolare di ipoteca sull’abitazione; il piano, di durata ventennale, offriva al creditore ipotecario il valore del bene stimato in 66.000 euro, contro un prezzo di acquisto di 130.000 euro e valori OMI di 166.000 euro, con stralcio al 95% dei chirografari e pretesa deroga all’ordine delle prelazioni per il debito erariale.
Il decreto individua tre autonomi profili di inammissibilità: la violazione dell’art. 69 CCII, poiché la scelta volontaria del pensionamento anticipato integra colpevole aggravamento del sovraindebitamento a nulla rilevando che si tratti di facoltà di legge; la violazione dell’art. 67, comma 4, CCII, per la stima inverosimile e immotivata dell’immobile in proprietà superficiaria novantanovennale rinnovabile; il superamento della durata ragionevole del piano, ricostruita sulla scorta di Cass. n. 27544/2019 in cinque-sette anni, derogabile fino a circa dieci solo a fronte di un evidente vantaggio per i creditori, nella specie insussistente a fronte di un soddisfacimento dell’ipotecario inferiore al cinquanta per cento.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con l’ulteriore precisazione che l’ordine delle cause di prelazione non è derogabile dal contenuto libero della proposta. Il provvedimento offre ai professionisti tre parametri di redazione dei piani: condotte reddituali del debitore, perizie immobiliari motivate e orizzonte temporale contenuto.