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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: ammissione con sospensione della cessione del quinto e custodia delle somme presso il datore di lavoro

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

13/04/2024

Estensore

Michele Guernelli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione dei debiti del consumatore cessione del quinto misure protettive art. 70 ccii merito creditizio ammissibilità

Massima

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII il giudice, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari, può disporre quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio che, sino alla sentenza di omologazione, il datore di lavoro sospenda i versamenti diretti delle quote di stipendio oggetto di cessione volontaria del quinto e custodisca presso di sé le somme dovute al creditore cessionario, per consentirne la destinazione alla massa nei limiti del piano.

Un lavoratore dipendente, gravato da debiti per circa 20.000 euro verso banche, agente della riscossione e altri enti, contratti per far fronte a difficoltà familiari connesse alla separazione e al mantenimento dei figli, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII. Il piano prevedeva l’accantonamento di una quota mensile di stipendio per quattro anni, con pagamento integrale della prededuzione, soddisfazione dei privilegiati all’80% e dei chirografari in misura ridotta. L’OCC evidenziava peraltro che tre dei quattro finanziamenti erano stati erogati senza adeguata verifica del merito creditizio.

Il decreto si segnala per il vaglio di ammissibilità condotto sui presupposti soggettivi e oggettivi: la qualifica di consumatore, l’assenza di precedenti esdebitazioni e di malafede, frode o colpa grave nella genesi del sovraindebitamento, la completezza documentale ex art. 67, comma 2, CCII e l’attestazione di fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 67, commi 3 e 4, CCII. Centrale è poi il tema delle misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII: oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari, il debitore chiedeva la neutralizzazione provvisoria della cessione del quinto dello stipendio in corso.

Il Tribunale di Bologna dichiara ammissibili proposta e piano, apre la procedura per l’omologazione e accoglie integralmente le cautele richieste: il datore di lavoro dovrà sospendere i versamenti al cessionario e custodire le somme fino all’ordine di trasferimento sul conto dedicato della procedura. La pronuncia conferma un orientamento di favore per la sterilizzazione temporanea delle cessioni del quinto quale misura conservativa del patrimonio, di grande utilità pratica nei piani fondati sul reddito da lavoro dipendente.

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