Omologazione del piano del consumatore e nozione di meritevolezza dopo la riforma
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Massima
Ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la meritevolezza richiede soltanto che il debitore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode; non è più ostativo l'aver causato il sovraindebitamento con colpa lieve, in coerenza con la finalità esdebitativa della disciplina.
Il ricorrente propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredato della relazione dell’OCC sulla fattibilità economica. Il Tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di previsioni contrarie a norme imperative e di profili fraudolenti, nonché la meritevolezza del debitore.
Il provvedimento approfondisce la nozione di meritevolezza alla luce del quadro normativo riformato: per precludere l’accesso al piano è necessaria una condotta gravemente negligente, dolosa o fraudolenta, non essendo più sufficiente la colpa lieve nella causazione del sovraindebitamento.
Ritenuti sussistenti i presupposti, il Tribunale omologa il piano del consumatore e dispone la vigilanza dell’OCC sull’esatto adempimento ai sensi dell’art. 71 CCII, dichiarando chiusa la procedura. La decisione è significativa per l’interpretazione del requisito della meritevolezza dopo la riforma.