Omologazione del piano del consumatore: accantonamento del compenso del gestore e trattamento del finanziamento per l’auto
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Massima
È omologabile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che, oltre al pagamento integrale dei prededucibili e parziale dei chirografari, preveda l'accantonamento della somma stimata per il compenso del gestore sino alla completa esecuzione della procedura, fermo il riconoscimento di un acconto a fronte dell'attività svolta dall'OCC; il piano può inoltre disciplinare l'estinzione di un contratto di finanziamento per l'acquisto del veicolo mediante pagamento del prezzo di riscatto.
Il consumatore propone una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, come integrato, prevedendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento parziale dei chirografari, oltre all’estinzione di un contratto di finanziamento per l’acquisto del veicolo mediante pagamento del prezzo di riscatto.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’omologazione e si sofferma sul trattamento del compenso del gestore della crisi, disponendo l’accantonamento della somma stimata sino alla completa esecuzione della procedura, fermo il riconoscimento di un acconto a fronte dell’attività svolta dall’OCC, nonché sulle modalità esecutive del piano sotto la vigilanza dell’OCC.
Ritenuti sussistenti i presupposti, il Tribunale omologa il piano del consumatore, detta le prescrizioni per l’esecuzione e la vigilanza dell’OCC e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è di interesse per il trattamento del compenso del gestore e del finanziamento per l’acquisto del veicolo nel piano del consumatore.