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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologa del piano del consumatore per perdita incolpevole del reddito: dissenso del singolo creditore non ostativo e compenso OCC ex art. 71, comma 4, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Catania

Data

19/07/2023

Estensore

Laura Messina

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione art. 70 ccii art. 71 ccii perdita del lavoro mutuo ipotecario compenso occ

Massima

Può essere omologato ai sensi degli artt. 65 e ss. CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da coniugi il cui sovraindebitamento derivi dalla malattia e dal successivo licenziamento di uno di essi, con pagamento integrale del creditore ipotecario alle scadenze originarie e soddisfacimento parziale dei chirografari, non essendo ostativo il dissenso manifestato da un singolo creditore. Il pagamento del compenso dell'OCC, pur accantonato nelle prime rate del piano, può avvenire solo in conformità all'art. 71, comma 4, CCII, all'esito della relazione finale e della liquidazione giudiziale, salva la possibilità di un acconto autorizzato in corso di esecuzione.

Due coniugi pensionati hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65-66 e ss. CCII per un’esposizione di circa centomila euro, originata dalla malattia di uno di essi e dal successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto, che aveva reso insostenibili le rate dei finanziamenti fino ad allora regolarmente onorate. Il piano prevedeva il rimborso integrale del credito ipotecario alle scadenze contrattuali, il degrado al chirografo dei crediti dell’agente della riscossione con privilegio generale mobiliare e il pagamento del 56% dei chirografari in sessanta rate mensili.

La sentenza ripercorre l’iter procedimentale dell’art. 70 CCII: le comunicazioni ai creditori, le osservazioni pervenute (tra cui la rettifica della titolarità di alcuni crediti e l’indicazione dei singoli enti impositori in luogo del solo agente della riscossione), le conseguenti modifiche della proposta a cura dell’OCC e la rinnovata comunicazione al ceto creditorio. Il dissenso espresso da un creditore pubblico non viene ritenuto ostativo all’omologazione, ricorrendo i presupposti di legge.

Il Tribunale di Catania omologa il piano e ribadisce un principio operativo rilevante: le somme destinate all’OCC possono essere accantonate nelle prime rate, ma la loro corresponsione presuppone la liquidazione giudiziale del compenso ex art. 71, comma 4, CCII al termine dell’esecuzione, salvo acconto autorizzato. La pronuncia conferma inoltre la praticabilità della prosecuzione del mutuo ipotecario alle scadenze originarie nell’ambito del piano del consumatore.

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