Omologa del piano del consumatore nonostante le obiezioni del creditore: decisiva la convenienza rispetto alla liquidazione
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Massima
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII può essere omologato nonostante le contestazioni del creditore quando assicura ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dall'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto dei costi prededucibili della procedura, dei compensi del liquidatore e dei prevedibili ribassi della vendita forzata; né la durata pluriennale dei pagamenti né la falcidia dei crediti sono di per sé ostative all'omologazione.
Due debitrici, legate da vincolo familiare e con indebitamento in parte comune, hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, mettendo a disposizione dei creditori circa 150.000 euro in dieci anni, alimentati dai redditi da lavoro, con pagamento integrale delle prededuzioni e falcidia dei crediti chirografari. Una cessionaria di crediti ha sollevato obiezioni, lamentando tra l’altro l’eccessiva durata del piano, un’eccessiva falcidia e la maggiore convenienza dell’alternativa liquidatoria.
La sentenza si concentra sul giudizio di convenienza: il tribunale ha comparato analiticamente il piano con l’ipotetica liquidazione controllata, considerando i prevedibili ribassi d’asta degli immobili ipotecati, i costi prededucibili (compenso del liquidatore e dell’OCC, spese di procedura) e la destinazione delle quote di reddito, concludendo che il creditore opponente avrebbe ricavato dalla liquidazione una somma inferiore a quella offerta dal piano. È stata inoltre esaminata la meritevolezza delle debitrici, escludendo colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento, riconducibile a vicende lavorative e familiari non imputabili.
Il Tribunale di Pesaro ha quindi omologato il piano, disponendo la pubblicità del provvedimento, la vigilanza dell’OCC sull’esecuzione con relazioni semestrali e la revoca dell’omologa in caso di inadempimento. La pronuncia conferma che il sindacato sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, condotto su dati concreti di realizzo, è il banco di prova delle opposizioni dei creditori finanziari all’omologa del piano del consumatore.