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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologa del piano del consumatore: la violazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB preclude al finanziatore l’eccezione di colpa grave

Autorità

Tribunale

Sede

Santa Maria Capua Vetere

Data

23/10/2024

Estensore

Marta Sodano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore merito creditizio colpa grave art. 69 ccii art. 124-bis tub tfr omologazione

Massima

Ai sensi dell'art. 69 CCII la colpa grave ostativa all'omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore va parametrata non all'uomo avveduto e coscienzioso, ma al soggetto che abbia prestato la diligenza minima esigibile anche dalle persone scarsamente accorte, con accesso consentito anche al sovraindebitamento indotto o necessitato. Il grado di colpa del consumatore è inversamente proporzionale a quello del finanziatore nella valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB: la violazione di tali regole cautelari preclude al creditore l'opposizione ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII. Il TFR non ancora esigibile, in costanza di rapporto di lavoro, non deve essere acquisito al piano.

Una lavoratrice dipendente in stato di sovraindebitamento, con debiti per circa 240.000 euro e gravata da cessioni del quinto e deleghe di pagamento, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII con pagamento integrale di prededotti e privilegiati e soddisfacimento dei chirografari in misura superiore al 10%, su invito del tribunale che aveva anche richiesto la collocazione del compenso del difensore tra i privilegiati e la subordinazione del pagamento dell’OCC all’esecuzione del piano previa approvazione del rendiconto ex art. 71, comma 4, CCII. Una finanziaria chirografaria si opponeva eccependo la colpa grave della debitrice, false informazioni rese al momento del finanziamento e la mancata acquisizione del TFR.

La sentenza ricostruisce la portata innovativa dell’art. 69 CCII rispetto all’art. 12-bis della l. 3/2012: il parametro di valutazione non è più l’uomo avveduto, ma il soggetto dotato della diligenza minima esigibile anche dalle persone scarsamente accorte, con apertura al cosiddetto sovraindebitamento indotto o necessitato. Centrale è il rapporto con il prestito responsabile: il finanziatore, tenuto ex art. 124-bis TUB e secondo gli orientamenti ABE a verificare il merito creditizio anche tramite banche dati, non può fondare l’opposizione sull’incompletezza delle dichiarazioni del cliente, restando preclusa l’eccezione ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII.

Il tribunale respinge anche la censura sulla convenienza fondata sulla mancata messa a disposizione del TFR: trattandosi di lavoratrice lontana dall’età pensionabile, le somme accantonate diverranno esigibili solo alla cessazione del rapporto e non possono condizionare il piano. Il piano viene quindi omologato. La pronuncia consolida l’orientamento che valorizza il nesso tra merito creditizio e meritevolezza del consumatore, offrendo un riferimento operativo per la difesa dei debitori contro le opposizioni dei finanziatori.

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