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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ludopatia e piano del consumatore: la patologia accertata esclude la colpa grave e il piano può conservare gli immobili pagando con il solo reddito futuro

Autorità

Tribunale

Sede

Avellino

Data

28/10/2024

Estensore

Pasquale Russolillo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ludopatia colpa grave contenuto libero del piano conservazione immobili art. 67 ccii omologazione

Massima

La condizione psicopatologica accertata da personale medico specializzato, quale la ludopatia, che influisca in modo decisivo sulla capacità del debitore di ponderare la propria solvibilità, esclude la colpa grave ostativa all'omologazione ex art. 69 CCII, non essendo richiesta la totale incapacità di intendere e di volere ma essendo sufficiente che la psicopatologia attenui in concreto la rimproverabilità delle scelte. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha contenuto libero ex art. 67, comma 1, CCII e può prevedere la conservazione delle proprietà immobiliari attingendo al solo reddito futuro, ferma la necessità, in caso di opposizione, di assicurare un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione controllata ex art. 70, comma 7, CCII.

Un pensionato sovraindebitato per circa 81.000 euro di passività chirografarie, contratte attraverso plurimi finanziamenti, chiedeva l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con pagamento dei chirografari al 37,73% mediante rate alimentate dalla quota di pensione eccedente il mantenimento familiare, con conservazione della quota della casa familiare e di altri cespiti ereditari. Il debitore documentava una diagnosi di ludopatia con percorso psicoterapeutico avviato presso il servizio sanitario.

La sentenza affronta due questioni. Sulla meritevolezza, il giudice esclude la colpa grave ex art. 69 CCII valorizzando il nuovo parametro della diligenza minima esigibile anche dalle persone scarsamente accorte: le condizioni patologiche accertate da personale medico specializzato, incidenti sulla capacità di ponderare la solvibilità, escludono la rimproverabilità grave delle condotte, senza che occorra la totale incapacità di intendere e di volere; la prosecuzione del percorso terapeutico con esiti favorevoli rileva inoltre ai fini della fattibilità del piano. Sulla struttura della proposta, il tribunale afferma che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone l’alternativa rigida tra continuità e liquidazione propria delle procedure concordatarie: il piano ha contenuto libero ex art. 67, comma 1, CCII e può conservare le proprietà immobiliari finanziando il fabbisogno con il solo reddito futuro, fermo il limite di convenienza ex art. 70, comma 7, CCII in caso di opposizione.

In assenza di osservazioni dei creditori, e richiamata Cass. n. 4622/2024 sull’insindacabilità d’ufficio della convenienza, il piano viene omologato con chiusura della procedura e cessazione delle trattenute da cessione del quinto. La pronuncia è un riferimento per i piani del consumatore fondati sul sovraindebitamento da gioco patologico.

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