Liquidazione del patrimonio e ordine di liberazione dell’immobile: applicabile la disciplina dell’art. 216 CCII e dell’art. 560 c.p.c.
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Massima
Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (oggi liquidazione controllata) la previsione che attribuisce al giudice delegato il potere di ordinare il rilascio dei beni in funzione delle attività liquidatorie (art. 14-quinquies, comma 2, lett. e, l. n. 3/2012, ora art. 270, comma 2, lett. e, CCII) implica l'applicazione della regola generale di cui all'art. 560 c.p.c., riprodotta nell'art. 216 CCII: l'ordine di liberazione dell'immobile occupato dal debitore è attuato direttamente dal liquidatore, senza necessità di un autonomo procedimento di esecuzione per rilascio, e, ove la vendita riguardi l'abitazione del debitore e del suo nucleo familiare, può essere eseguito solo dopo l'atto di trasferimento del bene.
Nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, il liquidatore segnalava che gli immobili della procedura, già aggiudicati a terzi, risultavano occupati dal debitore con il proprio nucleo familiare e chiedeva al giudice delegato l’emissione dell’ordine di liberazione.
Il provvedimento affronta il vuoto normativo sulle modalità di attuazione dell’ordine di rilascio nelle procedure di sovraindebitamento. Il giudice delegato osserva che la previsione dell’art. 14-quinquies, comma 2, lett. e), l. n. 3/2012, oggi trasfusa nell’art. 270, comma 2, lett. e), CCII, non esclude ma anzi implica l’applicazione della regola generale dell’art. 560 c.p.c., ora sostanzialmente riprodotta nell’art. 216 CCII per la liquidazione giudiziale: sarebbe irragionevole costringere il liquidatore a promuovere un autonomo procedimento di esecuzione per rilascio, con moltiplicazione di tempi e costi in danno dei creditori, attesa la natura coattiva della vendita e l’identità di situazioni rispetto alla liquidazione giudiziale e alle espropriazioni immobiliari. In ragione della particolare tutela del debitore e della sua famiglia, l’ordine relativo all’abitazione occupata potrà però essere attuato solo dopo l’atto di trasferimento all’aggiudicatario.
Il Tribunale di Milano ordina quindi la liberazione dell’immobile a cura del liquidatore, quale custode naturale dei beni della procedura, dettando un articolato protocollo operativo: accessi, identificazione e notifica ai terzi occupanti, termini per l’asporto dei beni mobili, eventuale intervento della forza pubblica e coinvolgimento dei servizi sociali, gestione dei beni abbandonati. Si tratta di un vademecum di immediata utilità per i liquidatori delle procedure di sovraindebitamento, oggi estensibile alla liquidazione controllata.