Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: il finanziamento soci postergato scaduto si computa nella soglia dei 50.000 euro

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

29/06/2025

Estensore

Giuseppe Dongiacomo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii finanziamento soci postergazione art. 2467 c.c. debiti scaduti soglia 50.000 euro

Massima

Ai fini della soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII, che esclude l'apertura della liquidazione controllata su domanda del creditore quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati e' inferiore a 50.000 euro, deve computarsi anche il debito della societa' per la restituzione del finanziamento del socio postergato ex art. 2467 c.c., ove sia scaduto il termine pattuito per il rimborso: la postergazione integra una condizione di inesigibilita' legale e temporanea distinta dalla scadenza del termine, sicche' il debito scaduto, pur se inesigibile, resta tale a tutti gli effetti e concorre a integrare lo stato di insolvenza rilevante ex art. 2, comma 1, lett. b) CCII.

Una societa’ creditrice aveva chiesto l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di una societa’ debitrice, la quale aveva eccepito l’insussistenza del requisito dimensionale di cui all’art. 268, comma 2, CCII, sostenendo che il debito verso il socio finanziatore, postergato ex art. 2467 c.c., non potesse essere computato tra i debiti scaduti e non pagati, e aveva chiesto in subordine un termine ex art. 271 CCII per accedere a una procedura di composizione della crisi. Il tribunale aveva aperto la procedura e la corte d’appello aveva respinto il reclamo, ritenendo che il debito postergato gia’ scaduto restasse comunque computabile.

La questione centrale riguarda il rapporto tra postergazione legale del finanziamento soci e nozione di debito scaduto rilevante per la soglia dell’art. 268, comma 2, CCII: la Cassazione distingue il termine di adempimento, che individua il momento dal quale sorge l’obbligo restitutorio, dalla postergazione ex art. 2467 c.c., che opera quale condizione di inesigibilita’ legale e temporanea, fatto impeditivo distinto che puo’ concorrere con la pendenza del termine ma non trasforma il debito scaduto in debito non scaduto. La Corte esamina inoltre il motivo relativo al termine ex art. 271 CCII per l’accesso al concordato minore, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso e’ rigettato: la societa’ che ha debiti restitutori scaduti verso i soci superiori a 50.000 euro e versa nelle condizioni dell’art. 2467, comma 2, c.c. si trova nell’impossibilita’, anche solo giuridica, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ex art. 2, comma 1, lett. b) CCII e puo’ quindi essere assoggettata a liquidazione controllata. La pronuncia offre agli operatori un criterio chiaro per il computo dei finanziamenti soci postergati nella verifica della soglia di accesso alla procedura su iniziativa dei creditori.

Contenuti correlati