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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: falcidiabile anche il credito erariale da condanna contabile passata in giudicato

Autorità

Tribunale

Sede

Brindisi

Data

14/01/2025

Estensore

Antonio Ivan Natali

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata credito erariale responsabilità contabile giudicato falcidia esdebitazione art. 268 ccii durata triennale

Massima

Nella liquidazione controllata il credito di natura pubblicistica, ancorché derivante da una pronuncia di condanna per responsabilità erariale passata in giudicato, non costituisce circostanza ostativa all'accesso alla procedura né può essere sottratto alla falcidia concorsuale: le esclusioni di debiti dal concorso sono tassative e di stretta interpretazione e la definitività del quantum discendente dal giudicato opera su un piano diverso da quello dell'esigibilità, che può essere rimodulata da una previsione normativa sopravvenuta, in coerenza con i principi personalistico e solidaristico di cui all'art. 2 Cost. che fondano la disciplina del sovraindebitamento. L'art. 33 CCII esclude l'imprenditore cancellato dal solo concordato minore, restando aperta la liquidazione controllata, con durata minima triennale ai sensi di Corte cost. n. 6/2024 e compenso unico all'OCC-liquidatore ex art. 275, comma 3, CCII.

Una debitrice, qualificabile come consumatrice sebbene gravata da debiti di origine imprenditoriale ormai inattuale, tra cui un rilevante credito pubblico derivante da condanna per responsabilità erariale passata in giudicato, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale, in composizione collegiale, si interroga sulla compatibilità della falcidia concorsuale con la natura pubblicistica e giudiziale del credito.

La sentenza svolge un’ampia ricostruzione su tre piani. Sul piano testuale, le esclusioni di debiti dal concorso sono tassative e di stretta interpretazione, attesa l’onnicomprensività della procedura liquidatoria esdebitatoria. Sul piano sistematico, nessuna norma circonda di speciale intangibilità il credito pubblico, come conferma l’evoluzione sulla falcidiabilità dell’IVA (CGUE, causa C-546/14); i principi personalistico e solidaristico ex art. 2 Cost., dotati di valenza immediatamente precettiva, impongono un’interpretazione costituzionalmente orientata che riversi sul ceto creditorio il costo dell’esposizione del debitore irrimediabilmente indebitato. Sul piano teleologico, l’esclusione dei debiti verso enti pubblici frustrerebbe l’effetto esdebitatorio che è il fine ultimo della disciplina. Quanto al giudicato, la definitività del quantum non ne preclude la rimodulazione in minus ad opera di una previsione normativa sopravvenuta, secondo lo schema della successione regolatoria. Infine, l’art. 33 CCII preclude all’imprenditore cancellato il solo concordato minore, non la liquidazione controllata.

Il Collegio dichiara aperta la procedura per la durata minima di tre anni in conformità a Corte cost. n. 6/2024, nomina giudice delegato e liquidatore (lo stesso OCC, con compenso unico ex art. 275, comma 3, CCII) e assegna i termini per le domande ex art. 201 CCII. La pronuncia è di sicuro interesse per l’affermazione della piena falcidiabilità dei crediti pubblici, anche da giudicato contabile, nelle procedure di sovraindebitamento.

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