Liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile e scioglimento del fondo patrimoniale
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Massima
Può accedere alla liquidazione controllata il debitore sovraindebitato gravato dai debiti residuati dalla qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone già fallita; ai fini della proficuità della procedura il debitore può manifestare la volontà irrevocabile di sciogliere il fondo patrimoniale, liberando i beni alla liquidazione.
Il debitore, già socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita, chiede al Tribunale l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La sua esposizione, di importo rilevante, deriva quasi interamente dalla responsabilità solidale per i debiti sociali residuati dalla chiusura del fallimento della società; il nucleo familiare vive di redditi da pensione di modesto importo.
Il provvedimento affronta i presupposti di accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitato e, in particolare, il tema della destinazione alla procedura di un immobile conferito in un fondo patrimoniale. Il debitore manifesta la volontà irrevocabile di sciogliere il fondo, così da liberare i beni e renderli liquidabili a vantaggio dei creditori.
Il Tribunale valorizza tale disponibilità ai fini della proficuità della procedura, ammettendo che l’apertura della liquidazione controllata sia accompagnata dallo scioglimento del fondo patrimoniale e dalla messa a disposizione dei cespiti. La decisione è di interesse pratico per la gestione dei beni in fondo patrimoniale nelle procedure di sovraindebitamento.