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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Inammissibilità della liquidazione controllata per assoluta impossibilità di acquisire attivo da distribuire

Autorità

Tribunale

Sede

Palermo

Data

30/09/2022

Estensore

Gabriella Giammona

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata inammissibilità attivo relazione OCC sovraindebitamento art. 268 CCII art. 269 CCII

Massima

È inammissibile il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata quando, dalla relazione dell'OCC e dalle risultanze in atti, emerga l'assoluta impossibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, difettando la funzione satisfattiva della procedura.

Una debitrice sovraindebitata propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e seguenti CCII dinanzi al Tribunale di Palermo, corredato dalla relazione del professionista designato dall’OCC ai sensi dell’art. 269 CCII.

Il Collegio affronta il tema, assai dibattuto, dell’ammissibilità della liquidazione controllata in assenza di qualsiasi prospettiva di attivo: dalla relazione dell’OCC e dagli atti emerge l’assoluta impossibilità di acquisire beni o redditi da distribuire ai creditori, sicché la procedura risulterebbe priva della sua funzione satisfattiva.

Il Tribunale dichiara quindi inammissibile il ricorso, affermando che la liquidazione controllata presuppone un attivo, anche solo prospettico, da liquidare e ripartire. La pronuncia si inserisce nel contrasto interpretativo sulla liquidazione controllata cosiddetta incapiente, di particolare interesse per i professionisti che assistono debitori privi di patrimonio.

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