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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: il debitore deve provare i requisiti dell’impresa minore, irrilevante il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.

Autorità

Tribunale

Sede

Bergamo

Data

12/02/2025

Estensore

Angela Randazzo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata impresa minore sovraindebitamento inammissibilità art. 268 ccii piccolo imprenditore lavoro autonomo

Massima

È inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII quando il debitore non assolve l'onere di provare la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, ossia il rispetto dei limiti dimensionali dell'impresa minore fissati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII; a tal fine non rileva il criterio civilistico del piccolo imprenditore ex artt. 2083 e 2221 c.c., avendo il regime concorsuale adottato parametri esclusivamente quantitativi. L'attività resa in favore di imprese del settore edile, in difetto di prova del carattere intellettuale della prestazione, costituisce attività d'impresa e non lavoro autonomo professionale.

Un debitore che aveva svolto attività in favore di imprese del settore edile e delle costruzioni chiedeva al Tribunale di Bergamo l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 268 CCII, qualificandosi come soggetto sovraindebitato non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e, in subordine, come lavoratore autonomo.

Il collegio affronta due questioni: l’onere probatorio circa i requisiti dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII e la qualificazione dell’attività svolta. Quanto al primo profilo, la sentenza chiarisce che la disciplina concorsuale, privilegiando il criterio quantitativo su quello per categorie, ha eliminato ogni spazio applicativo della figura del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. (richiamando Cass. n. 13086/2010): il debitore deve quindi dimostrare il mancato superamento delle soglie di attivo, ricavi e debiti. Quanto al secondo, il tribunale individua nei caratteri della professionalità e dell’intellettualità i requisiti del lavoro autonomo professionale, escludendo che l’attività resa a imprese edili abbia natura intellettuale.

Non avendo il ricorrente provato né i requisiti dimensionali dell’impresa minore né il carattere intellettuale della prestazione, la domanda di apertura della liquidazione controllata è stata dichiarata inammissibile. La pronuncia conferma un punto pratico essenziale: chi accede alle procedure di sovraindebitamento deve documentare rigorosamente la propria non fallibilità, senza potersi giovare delle categorie civilistiche tradizionali.

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