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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Inammissibile la conversione del piano del consumatore non omologato in liquidazione controllata fuori dal procedimento ex art. 70, comma 10, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Alessandria

Data

30/11/2023

Estensore

Elisabetta Bianco

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 70 comma 10 ccii piano del consumatore non omologato conversione relazione occ art. 269 ccii inammissibilità

Massima

L'art. 70, comma 10, CCII, che consente al giudice, in caso di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e su istanza del debitore, di dichiarare aperta la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, opera esclusivamente all'interno del procedimento di omologazione e davanti al giudice che rigetta l'omologa. Una volta chiuso tale procedimento, anche all'esito del reclamo, è inammissibile un autonomo ricorso per la "conversione": l'apertura della liquidazione controllata deve essere richiesta con autonomo ricorso corredato dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e di nuova relazione particolareggiata dell'OCC.

Dopo il diniego di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, confermato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello, la debitrice ha depositato un ricorso volto a ottenere la “conversione” del piano non omologato in liquidazione controllata, invocando l’art. 70, comma 10, CCII anche al fine di riutilizzare la relazione dell’OCC depositata oltre un anno prima nel procedimento di omologa.

Il Tribunale di Alessandria osserva che nessuna norma prevede un autonomo procedimento di conversione: l’art. 70, comma 10, CCII attribuisce la competenza a pronunciare l’apertura della liquidazione controllata al giudice già investito dell’omologazione del piano, all’interno di quel procedimento e su istanza del debitore. Nel caso di specie, l’istanza non era stata formulata né davanti al primo giudice né in sede di reclamo, e il procedimento ex art. 70 CCII si era ormai definitivamente concluso, senza possibilità di regressione o rimessione; di conseguenza, la disposizione non può essere applicata in un diverso e successivo procedimento.

La decisione traccia una chiara indicazione operativa per i difensori e i gestori della crisi: l’istanza di apertura della liquidazione controllata in caso di mancata omologa del piano va proposta tempestivamente nell’ambito del procedimento ex art. 70 CCII; in mancanza, occorre depositare un autonomo ricorso ex artt. 268 e 269 CCII, completo di nuova relazione particolareggiata dell’OCC, non essendo consentito recuperare la documentazione del procedimento esaurito. Il ricorso per conversione è stato pertanto dichiarato inammissibile.

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