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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Inammissibilità del piano del consumatore ex art. 70 CCII: il reclamo al collegio è improponibile

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

02/03/2023

Estensore

Stefano Giusberti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 70 ccii inammissibilità reclamo corte d'appello mezzi di impugnazione

Massima

Il provvedimento con cui il giudice monocratico dichiara inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore all'esito della verifica prevista dall'art. 70, comma 1, CCII, pur impugnabile in quanto assimilabile al diniego di omologazione, non è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c.: in difetto di una specifica previsione, trovano applicazione le regole del titolo III del CCII, che individuano nella Corte d'Appello il giudice del reclamo avverso i provvedimenti del Tribunale, sicché il reclamo proposto al collegio è improponibile.

Due debitori si vedono dichiarare inammissibile dal giudice monocratico la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, per carenze dell’attestazione del gestore e per la mancata verifica di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. Avverso il decreto propongono reclamo al Tribunale in composizione collegiale.

Il collegio ferrarese affronta la questione, non disciplinata espressamente dal codice, dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro il decreto di inammissibilità reso ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII. Pur riconoscendo che il provvedimento ha portata potenzialmente decisoria — potendo la valutazione giudiziale non limitarsi alla mera ammissibilità — il Tribunale osserva che le disposizioni del titolo III del CCII (artt. 26-55) non prevedono mai la reclamabilità dei provvedimenti dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, bensì dinanzi alla Corte d’Appello, come per il diniego di omologazione.

Il reclamo viene quindi dichiarato improponibile: ritenere la competenza del collegio condurrebbe all’irragionevole esito di assoggettare provvedimenti di analogo contenuto (inammissibilità e diniego di omologa) a regimi impugnatori diversi. La pronuncia — di segno opposto rispetto alla coeva soluzione di altri uffici giudiziari — è di immediato interesse pratico per i difensori, che dovranno indirizzare l’impugnazione del decreto di inammissibilità alla Corte d’Appello e non al Tribunale.

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