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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Il pubblico ministero non è legittimato a chiedere la liquidazione controllata della start up innovativa

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

01/06/2023

Estensore

Luca Giani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii pubblico ministero legittimazione attiva start up innovativa liquidazione giudiziale sovraindebitamento

Massima

Dopo il d.lgs. 83/2022, che ha espunto il pubblico ministero dal novero dei soggetti legittimati ex art. 268 CCII, il PM non può domandare l'apertura della liquidazione controllata, neppure invocando il rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII alle norme sul procedimento unitario: le ipotesi di iniziativa pubblica previste dagli artt. 72 e 73 CCII in sede di conversione hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica. La start up innovativa che possieda in concreto i requisiti sostanziali di legge non è inoltre assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo soggetta alle sole procedure da sovraindebitamento.

La Procura della Repubblica ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale di una società qualificata come start up innovativa e, in via gradata, l’apertura della liquidazione controllata. La società resistente ha eccepito la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 25 e 31 del d.l. 179/2012, documentando il possesso effettivo dei requisiti sostanziali della qualifica.

Il Tribunale di Milano, aderendo a Cass. n. 21152/2022, ha verificato in concreto i requisiti della start up innovativa, dichiarando inammissibile il ricorso per liquidazione giudiziale e leggendo il rinvio dell’art. 31 d.l. 179/2012 alle procedure della l. 3/2012 come riferito, per difetto di coordinamento, alle attuali procedure da sovraindebitamento del CCII. Quanto alla domanda gradata, il Collegio ha escluso la legittimazione del PM a chiedere la liquidazione controllata: la relazione illustrativa del d.lgs. 83/2022 dimostra che l’eliminazione dell’iniziativa pubblica dall’art. 268 CCII è frutto di una scelta consapevole di semplificazione per le imprese minori, mentre gli artt. 72, comma 1, e 73, comma 2, CCII configurano poteri eccezionali limitati alla conversione di procedure già pendenti.

Il decreto è un riferimento essenziale per chi assiste start up innovative in crisi: l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è presupposto necessario ma non sufficiente, occorrendo il possesso effettivo dei requisiti; al contempo, la pronuncia consolida la tesi della tassatività dei soggetti legittimati alla domanda di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi iniziativa officiosa del pubblico ministero.

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