Eseguito il piano del consumatore va pronunciato il decreto di chiusura, con cancellazione della pubblicità e comunicazione alla Centrale Rischi
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Massima
Pur in difetto di espressa previsione normativa, l'avvenuta esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato, attestata dall'OCC con la relazione finale ex art. 71, comma 4, CCII comunicata ai creditori senza osservazioni, impone la pronuncia di un decreto di chiusura della procedura, funzionale a certificare la definizione della fase esecutiva e a rendere conoscibile l'effetto esdebitatorio. A tutela del debitore devono essere disposte la cancellazione della pubblicità eseguita ai sensi dell'art. 70, commi 1 e 8, CCII, la cancellazione dei dati personali e la comunicazione del decreto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia privati presso cui il sovraindebitato risulti segnalato.
Dopo l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la sua integrale esecuzione, attestata dall’OCC con la relazione finale ex art. 71, comma 4, CCII comunicata ai creditori senza osservazioni, il debitore ha chiesto la formale chiusura del procedimento. Il codice della crisi non disciplina espressamente questo epilogo, ponendo il problema della forma e degli effetti del provvedimento conclusivo.
Il Tribunale di Verona ritiene che debba comunque essere pronunciato un decreto di chiusura per avvenuta esecuzione del piano, con una duplice funzione: certificare la definizione della fase esecutiva del procedimento e, nell’interesse del debitore, rimuovere gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, assicurando al contempo la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione. Poiché l’area di pubblicazione dei provvedimenti di sovraindebitamento sui siti istituzionali non consente una pubblicazione progressiva e associata per singola procedura, la pubblicazione del decreto di chiusura non realizzerebbe lo scopo: l’unica via effettiva è la cancellazione della pubblicità già eseguita ex art. 70, commi 1 e 8, CCII.
Il decreto dispone quindi che l’OCC curi la cancellazione della pubblicità e dei dati personali e comunichi la chiusura alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia privati presso cui il debitore risulti segnalato come cattivo pagatore. Si tratta di un precedente prezioso sul fresh start sostanziale del consumatore: la riabilitazione creditizia passa anche dalla pulizia delle banche dati, profilo di enorme rilievo pratico per chi ha eseguito il piano.