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Giurisprudenza
Esdebitazione Incapiente

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII: ammessa la conversione della domanda di liquidazione controllata dopo il correttivo-ter

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

23/12/2024

Estensore

Laura De Simone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

esdebitazione incapiente art. 283 ccii meritevolezza liquidazione controllata correttivo ter debiti erariali sovraindebitamento

Massima

Il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura secondo i criteri del novellato art. 283, comma 2, CCII, può accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente anche modificando in corso di procedura l'originaria domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, alla luce della rimodulazione dei presupposti di accesso operata dal d.lgs. 136/2024 anche per le procedure pendenti. La natura prevalentemente erariale dell'indebitamento non esclude la meritevolezza quando le difficoltà derivino da vicende imprenditoriali gravi e imprevedibili.

Un debitore persona fisica, già titolare di una ditta individuale operante nel settore del catering cessata da anni a seguito di una grave crisi degli incassi, aveva inizialmente proposto domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII. Entrato in vigore, nelle more del procedimento, il d.lgs. 136/2024 (cd. correttivo-ter), che ha rimodulato i presupposti di accesso all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente anche per le procedure pendenti, il debitore ha chiesto e ottenuto termine per modificare la domanda, formulando istanza di ammissione al beneficio di cui all’art. 283 CCII con il supporto della relazione particolareggiata dell’OCC.

Il Tribunale di Milano ha esaminato i presupposti del beneficio: la completezza documentale (elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione, dichiarazioni dei redditi), l’assenza di qualsiasi attivo da destinare ai creditori anche in chiave prospettica secondo i criteri del novellato art. 283, comma 2, CCII, e soprattutto la meritevolezza. Centrale è la valutazione delle cause dell’indebitamento: l’esposizione, in larga parte erariale e verso istituti finanziari, derivava dall’esito negativo dell’attività d’impresa, travolta da scelte amministrative esterne del tutto imprevedibili che avevano azzerato gli investimenti effettuati, senza atti di frode né comportamenti dolosi o gravemente colposi in danno dei creditori.

Il Tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti maturati, ordinando al debitore, a pena di revoca, di depositare per le tre annualità successive le dichiarazioni annuali sulle utilità rilevanti sopravvenute, accompagnate dalle verifiche dell’OCC, con comunicazione ai creditori ex art. 283, comma 8, CCII. La pronuncia conferma la praticabilità della passerella dalla liquidazione controllata all’esdebitazione incapiente dopo il correttivo-ter e chiarisce che l’indebitamento fiscale non è di per sé ostativo alla meritevolezza.

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