Effetti dell’apertura della liquidazione controllata sull’esecuzione immobiliare relativa a beni ipotecati
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Massima
L'apertura della liquidazione controllata determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, il divieto di proseguire le azioni esecutive individuali; il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare relativa a beni gravati da garanzia ipotecaria, rigetta l'istanza, salvo diversa disposizione di legge.
Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare pendente su beni ipotecati, i debitori esecutati chiedono al giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura, essendo stata dichiarata in pari data l’apertura della liquidazione controllata dei loro patrimoni.
Il provvedimento affronta il coordinamento tra esecuzione individuale e liquidazione controllata: per il combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno dell’apertura della procedura concorsuale nessuna azione esecutiva individuale può essere proseguita, salvo diversa disposizione di legge.
Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di sospensione, rimettendo il fascicolo al magistrato titolare, in quanto l’improseguibilità dell’esecuzione discende automaticamente dalla legge e non richiede un provvedimento di sospensione. Il decreto è di interesse pratico per i rapporti tra espropriazione immobiliare e liquidazione controllata.