Confisca penale e liquidazione controllata: la misura ablatoria prevale sul riparto e la trascrizione del sequestro vince sulla buona fede del creditore
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Massima
Alla liquidazione controllata, editio minor della liquidazione giudiziale, si applicano in via diretta, per rinvio o per analogia le norme dettate per quest'ultima, compreso il reclamo ex art. 124 CCII avverso gli atti del giudice delegato e la disciplina del titolo VIII (artt. 317 ss. CCII) sui rapporti con le misure cautelari reali. La confisca penale, anche per equivalente, trascritta anteriormente all'apertura della procedura prevale sulle ragioni dei creditori concorsuali ex art. 63, comma 4, d.lgs. 159/2011, legittimando la revoca parziale del piano di riparto fino a concorrenza dell'importo confiscato, senza che rilevi la buona fede del creditore ipotecario a fronte della priorità della trascrizione.
Nell’ambito di una liquidazione controllata aperta ex art. 268 CCII, il liquidatore, dopo la vendita dell’unico immobile del debitore e l’assegnazione delle somme alla banca creditrice ipotecaria ammessa con privilegio fondiario, chiede al giudice delegato la revoca parziale del provvedimento di assegnazione: sul cespite gravava infatti una confisca per equivalente disposta dal giudice penale per reati tributari, con sequestro preventivo trascritto molti anni prima dell’apertura della procedura. Il giudice delegato revoca parzialmente il riparto ordinando la restituzione di oltre 314.000 euro, e la cessionaria del credito propone reclamo al collegio ex art. 124 CCII.
L’ordinanza compie una ricostruzione sistematica di ampio respiro: qualifica la liquidazione controllata come editio minor della liquidazione giudiziale, cui si estende la relativa disciplina per norma espressa, rinvio con clausola di compatibilità (art. 270, comma 5, art. 271, comma 2, art. 275, comma 2, CCII) o analogia legis, come per il reclamo ex art. 124 CCII, in assenza di norme sull’impugnazione degli atti del giudice delegato. Nel merito, applica il titolo VIII del codice (artt. 317 ss. CCII) e il rinvio al codice antimafia: alla luce di Cass. SS.UU. pen. n. 40797/2023, la misura ablatoria penale prevale sulla gestione concorsuale, e l’art. 63, comma 4, d.lgs. 159/2011 impone l’esclusione dalla massa attiva dei beni oggetto di sequestro anteriore. La priorità della trascrizione del sequestro, conoscibile dai registri immobiliari e persino menzionata nell’avviso di vendita, esclude ogni rilievo della buona fede della reclamante.
Il collegio rigetta il reclamo, respinge la domanda risarcitoria per lite temeraria avanzata dal liquidatore e compensa le spese per la complessità delle questioni. Pronuncia di sicuro interesse per liquidatori e creditori ipotecari sul concorso tra vincoli penali e riparto concorsuale nel sovraindebitamento.