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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore precluso al debitore condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta

Autorità

Tribunale

Sede

Nola

Data

01/03/2024

Estensore

Gennaro Beatrice

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 77 ccii inammissibilità frode ai creditori bancarotta fraudolenta sovraindebitamento

Massima

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, CCII la domanda di concordato minore è inammissibile quando risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Vi rientrano i fatti distrattivi e dissipativi accertati con sentenza penale definitiva di condanna per bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 223 l. fall., anche se commessi quale amministratore di una società poi fallita, il cui fallimento sia il principale creditore del proponente.

Il giudice designato del Tribunale di Nola ha esaminato in sede di ammissione una proposta di concordato minore presentata, con l’ausilio del gestore della crisi, da un debitore che in passato aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, e che per tale gestione era stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata.

La questione giuridica attiene al perimetro della causa di inammissibilità prevista dall’art. 77, comma 1, CCII, secondo cui la domanda di concordato minore è inammissibile se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Richiamando la relazione illustrativa al Codice della crisi, che colloca tra le condizioni ostative i casi di frode accertata, il decreto afferma che i fatti distrattivi e dissipativi oggetto della condanna penale definitiva, commessi ai danni della società amministrata e dei suoi creditori, integrano pienamente la fattispecie, tanto più che il fallimento della società danneggiata risultava essere il principale creditore del proponente.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza apertura della procedura. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la verifica di cui all’art. 77 CCII non è limitata agli atti in frode compiuti in funzione della procedura, ma si estende alle condotte fraudolente pregresse accertate giudizialmente, che precludono al debitore l’accesso allo strumento concordatario minore.

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