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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore inammissibile per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

12/10/2024

Estensore

Alessandra Mirabelli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cancellazione registro imprese inammissibilità art. 33 ccii correttivo ter sovraindebitamento

Massima

La proposta di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, che non distingue tra imprenditore individuale e collettivo. Il correttivo-ter (d.lgs. 136/2024), applicabile anche alle procedure pendenti, ha confermato tale assetto consentendo al debitore persona fisica cancellato l'accesso alla sola liquidazione controllata oltre il termine annuale, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall.

Un debitore già titolare di impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese da oltre due anni, proponeva un concordato minore ex artt. 74 ss. CCII. La circostanza della cancellazione, anteriore al deposito del ricorso, non era stata segnalata nella domanda, nella quale si dava conto soltanto della cessazione dell’attività.

Il decreto affronta il tema dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da parte dell’imprenditore cancellato, alla luce dell’art. 33, comma 4, CCII e del d.lgs. 136/2024 (correttivo-ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024 e applicabile alle composizioni delle crisi da sovraindebitamento pendenti. Il giudice richiama il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 13299/2023, che ha negato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione ritenendola priva di novità, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4329/2020 e n. 21286/2015) secondo cui la preclusione opera senza distinzione tra imprenditore individuale e collettivo. Il correttivo ha inoltre introdotto, all’art. 33, il comma 1-bis, che consente al debitore persona fisica cancellato l’accesso alla sola liquidazione controllata oltre il termine annuale, senza estendere tale possibilità agli strumenti di cui al comma 4.

La proposta di concordato minore viene quindi dichiarata inammissibile. La pronuncia, anteriore agli arresti che distinguono la posizione del socio illimitatamente responsabile da quella dell’imprenditore, è di rilievo pratico per i professionisti: l’imprenditore individuale cessato e cancellato da oltre un anno può regolare il proprio sovraindebitamento esclusivamente attraverso la liquidazione controllata, con successiva esdebitazione, restando precluso l’accesso agli strumenti negoziali.

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