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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità: la Relative Priority Rule non si applica e la casa con mutuo non si conserva senza patto esterno

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

04/12/2023

Estensore

Francesca Miconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità art. 75 ccii absolute priority rule relative priority rule mutuo ipotecario casa di abitazione finanza esterna

Massima

Nel concordato minore in continuità l'art. 75, comma 3, CCII consente la prosecuzione del mutuo con garanzia reale in regolare ammortamento solo se gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, non essendo prevista, a differenza della ristrutturazione del consumatore, la conservazione della casa di abitazione; il debitore può escludere la posizione ipotecaria dal concordato solo tramite specifico patto esterno con il creditore e provando che ciò non leda gli altri creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. La proposta deve inoltre rispettare l'ordine delle cause di prelazione (Absolute Priority Rule), poiché la Relative Priority Rule riguarda il concordato preventivo e non il concordato minore, ostandovi l'art. 75, comma 2, CCII sulla falcidia dei privilegiati.

Un professionista ha proposto un concordato minore in continuità ex art. 74, comma 1, CCII prevedendo il pagamento integrale rateizzato delle prededuzioni, la prosecuzione del mutuo ipotecario sulla casa di abitazione, percentuali differenziate per i privilegiati previdenziali e fiscali e il 10% ai chirografari in cinque anni, con apporto di finanza esterna da parte del coniuge. Il giudice delegato del Tribunale di Rimini ha tuttavia ravvisato plurime criticità non emendabili e dichiarato la proposta inammissibile.

Quattro i profili esaminati: l’inclusione nel passivo di obbligazioni proprie del coniuge, estranee al debitore, con conseguente alterazione della massa; il carattere artificioso della finanza esterna apportata dal medesimo coniuge, che con le stesse risorse avrebbe dovuto sostenere i debiti propri; l’inapplicabilità al concordato minore del meccanismo di conservazione della casa di abitazione mediante prosecuzione del mutuo, riservato dall’art. 75, comma 3, CCII ai beni strumentali all’impresa, salvo patto specifico ed esterno con il creditore ipotecario, nella specie mancante, e salva la prova della non lesività per gli altri creditori e del rispetto dell’art. 75, comma 2, CCII sulla falcidia dei privilegiati; infine, la violazione dell’ordine delle cause di prelazione, distribuendo risorse tra privilegiati senza esaurire i gradi anteriori e pagando i chirografari in assenza di effettiva finanza esterna.

Il decreto prende posizione netta sul dibattito tra Absolute e Relative Priority Rule: la regola di priorità relativa, propria del concordato preventivo, non si estende al concordato minore. Per i professionisti, la pronuncia delinea i confini della componibilità del piano nel sovraindebitamento non consumeristico, imponendo rigore nella separazione delle masse familiari e nella reale addizionalità della finanza esterna.

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