Il liquidatore della liquidazione controllata subentra nella revocatoria ordinaria pendente: effetti estesi all’intera massa dei creditori
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Massima
In forza del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 143 CCII, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, il quale, previa autorizzazione del giudice delegato ex art. 274, comma 2, CCII, prosegue l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. già promossa dal singolo creditore, accettando la causa nello stato in cui si trova; il subentro determina il sopravvenuto difetto di legittimazione del creditore originario e del debitore, e la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo opera a vantaggio dell'intera massa dei creditori. La risoluzione consensuale di una donazione senza corrispettivo costituisce atto a titolo gratuito revocabile.
Una banca aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con cui un fideiussore, garante di una società poi divenuta insolvente, aveva risolto consensualmente e senza corrispettivo le donazioni immobiliari ricevute dai genitori, retrocedendo loro i beni e rendendosi nullatenente. In pendenza dell’appello proposto dai donanti, veniva aperta la liquidazione controllata del patrimonio del fideiussore e il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, si costituiva per proseguire l’azione.
La Corte affronta il tema del rapporto tra liquidazione controllata e azioni recuperatorie pendenti: attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII all’art. 143 CCII e la previsione dell’art. 274, comma 2, CCII, il liquidatore subentra nella posizione processuale del creditore procedente, con conseguente improcedibilità della domanda individuale e perdita di legittimazione del debitore, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare.
Nel merito, la Corte conferma la revocabilità della risoluzione consensuale di donazione priva di corrispettivo, qualificata atto a titolo gratuito oggettivamente pregiudizievole, ed estende gli effetti della pronuncia all’intero ceto creditorio della liquidazione controllata. La decisione conferma che la liquidazione controllata è dotata degli stessi strumenti di ricostituzione della garanzia patrimoniale propri della liquidazione giudiziale, con evidenti ricadute pratiche sulla tutela dei creditori del sovraindebitato.