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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: il rendiconto dell’OCC va riqualificato come relazione finale ex art. 81, comma 4, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Forlì

Data

10/02/2024

Estensore

Barbara Vacca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore relazione finale art. 81 ccii occ compenso occ fase esecutiva rendiconto

Massima

Nel concordato minore la fase esecutiva si chiude non con il rendiconto ex art. 71 CCII, proprio della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma con la relazione finale prevista dall'art. 81, comma 4, CCII, che l'OCC deve presentare al giudice sentito il debitore: non è sufficiente l'allegazione che il debitore non abbia formulato osservazioni, occorrendo la prova dell'avvenuta interlocuzione. Il gestore che provveda al pagamento del proprio compenso senza attendere la liquidazione giudiziale si accolla il rischio di una liquidazione difforme e del conseguente obbligo restitutorio.

Nell’ambito di una procedura di concordato minore in fase esecutiva, il gestore dell’OCC ha depositato un atto qualificato come rendiconto ex art. 71 CCII, dando atto dell’esecuzione del piano e del già avvenuto pagamento del proprio compenso, e limitandosi ad affermare che il debitore non aveva fatto pervenire osservazioni sulla relazione.

Il giudice delegato del Tribunale di Forlì opera anzitutto una corretta riqualificazione dell’atto: trattandosi di concordato minore e non di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’adempimento conclusivo è la relazione finale ex art. 81, comma 4, CCII, da presentare sentito il debitore. La norma impone una effettiva interlocuzione, della quale l’OCC deve fornire prova, non bastando il mero silenzio del debitore. Il provvedimento censura inoltre la prassi del pagamento del compenso dell’OCC anticipato rispetto alla liquidazione giudiziale, evidenziando il rischio di liquidazione difforme con obbligo restitutorio in capo al gestore.

Il Tribunale autorizza il pagamento del creditore ipotecario, invita il gestore a documentare entro dieci giorni l’interlocuzione con il debitore e riserva ogni provvedimento sulla liquidazione del compenso e sulla chiusura della fase esecutiva. Il decreto è un richiamo operativo importante per gli OCC: la sequenza corretta è relazione finale, liquidazione giudiziale del compenso e solo dopo il pagamento, eventualmente mediante ratifica di quanto già corrisposto.

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