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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Consumatore anche con debiti residui d’impresa cessata: omologato il piano nonostante l’opposizione del Fisco

Autorità

Tribunale

Sede

Pesaro

Data

20/09/2023

Estensore

Lorenzo Pini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti consumatore debiti promiscui art. 67 ccii meritevolezza convenienza liquidazione controllata

Massima

È qualificabile come consumatore, ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, il sovraindebitato che presenti debiti solo in minima parte riferibili ad attività imprenditoriale svolta in passato e ormai cessata, non prevalenti rispetto a quelli di natura consumeristica. Il piano può essere omologato anche in presenza di osservazioni del creditore erariale quando, in assenza di profili ostativi ex art. 69 CCII, la proposta assicuri al ceto creditorio un soddisfacimento superiore a quello ricavabile dall'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto dei costi della procedura e del realistico valore di realizzo forzato dell'immobile ipotecato.

Due coniugi sovraindebitati, gravati anche da pretese creditorie sorte da un’attività imprenditoriale cancellata dal registro delle imprese da quasi un decennio, hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, offrendo un attivo complessivo di circa 86.900 euro in sei-sette anni, alimentato da quote di stipendio e dal mantenimento dell’abitazione familiare ipotecata. L’Agenzia delle Entrate ha formulato articolate osservazioni su stima dell’immobile, durata del piano e falcidia dei crediti.

La sentenza affronta anzitutto il perimetro soggettivo della nozione di consumatore in presenza di debiti promiscui, aderendo all’orientamento per cui i debiti residui di un’attività d’impresa cessata, se non prevalenti, non escludono la qualifica consumeristica ex art. 67 CCII. Esamina poi la meritevolezza ex art. 69 CCII, esclusa la presenza di colpa grave, malafede o frode, e svolge un puntuale giudizio comparativo di convenienza: il riconoscimento al creditore ipotecario di circa 76.000 euro supera quanto ricavabile da una vendita forzata che, con i tipici ribassi d’asta, renderebbe antieconomica la liquidazione.

Il Tribunale omologa il piano, ritenendo l’attivo offerto (circa 79.000 euro netti) superiore ai circa 77.000 euro distribuibili nella liquidazione controllata, e affida all’OCC la vigilanza sull’esecuzione con relazioni semestrali. La pronuncia è utile ai professionisti per la gestione dei piani del consumatore con debiti di origine mista e per la costruzione del test di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

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